I marchi comunitari
Dal 1° Gennaio 1996, è entrato in vigore il Marchio Comunitario, un marchio unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea, disciplinato dal regolamento CE n. 40/94 e dal regolamento di esecuzione n. 2868/95.
L'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) si occupa della procedura unica per la registrazione, grazie alla quale il titolare acquisisce un diritto di esclusiva in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
La domanda unica, redatta su apposito formulario, può essere presentata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure inviata presso la sede dell'UAMI ad Alicante, in Spagna.
La domanda di Marchio Comunitario è soggetta al versamento di una tassa di base per il deposito pari a 900 Euro, ridotta a 750 Euro nel caso di deposito elettronico ( procedura e-filing), e di una per la registrazione pari a 850 Euro.
La tutela del Marchio Comunitario è valida per 10 anni, rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni.
L’ottenimento del Marchio Comunitario comporta numerosi vantaggi per un’impresa. I più evidenti sono stati raccolti nel decalogo che vi proponiamo, qui, di seguito:
- Carattere unitario e protezione di diritti esclusivi: il Marchio Comunitario ha carattere unitario, ossia è valido in tutta l'Unione Europea e conferisce al titolare un diritto esclusivo che consente di vietare a terzi l'uso del segno nelle loro attività commerciali e industriali;
- Formalità e gestione semplificate: il carattere unitario del Marchio Comunitario, che si estende a tutti i paesi dell'Unione Europea, consente una semplificazione delle formalità e della gestione: un'unica domanda, un'unica lingua del procedimento, un unico centro amministrativo, un unico fascicolo da gestire. La procedura è semplice e i depositi possono essere effettuati, sia presso gli uffici nazionali della proprietà industriale, sia, direttamente, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ad Alicante;
- Costi ridotti: questa semplificazione comporta una notevole diminuzione dei costi rispetto ai costi complessivi necessari per la registrazione, a livello nazionale, in tutti i paesi dell'Unione Europea o in una pluralità di essi. Il deposito di una domanda di Marchio Comunitario ha un costo contenuto. La tassa di registrazione va versata, solamente, quando non sussista più alcun ostacolo alla registrazione del Marchio Comunitario;
- Possibilità di rivendicare la preesistenza di marchi nazionali: il Marchio Comunitario è concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un richiedente o titolare di Marchio Comunitario detiene, già, un marchio nazionale anteriore, identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo;
- Diritto di priorità: il Marchio Comunitario si aggiunge ai sistemi nazionali di protezione dei marchi. La data di deposito del Marchio Comunitario è riconosciuta come data di priorità per i depositi nazionali e internazionali, anche quando il richiedente decida di trasformare la propria domanda o il proprio Marchio Comunitario in domande nazionali. Optare direttamente per il Marchio Comunitario, quindi, non comporta alcun rischio;
- Un obbligo facile da adempiere: un Marchio Comunitario può essere mantenuto in tutti i paesi dell'Unione Europea facendone un uso serio ed effettivo anche in un solo Stato membro. Qualsiasi impresa, quindi, anche quando intenda servirsi del proprio marchio, soltanto, in uno o in alcuni degli Stati membri, può efficacemente conseguire un Marchio Comunitario senza timore d’incorrere in un'azione di decadenza per mancato uso;
- Una tutela giurisdizionale estesa e accessibile a tutti: sarà possibile proporre un'azione per contraffazione dinanzi ai tribunali dei Marchi Comunitari, vale a dire tribunali nazionali designati dagli Stati dell'Unione, ai quali spetta la giurisdizione in materia di Marchi Comunitari. Le decisioni producono effetti in tutto il territorio dell'Unione, evitandosi in tal modo di dover perseguire i contraffattori in ciascun singolo Stato membro. Il Marchio Comunitario è il solo a offrire tale protezione in tutta l'Unione Europea;
- Una vasta gamma di possibilità per l'esercizio dei propri diritti sul Marchio Comunitario: la trasferibilità e la cedibilità del Marchio Comunitario sono aspetti essenziali della gestione aziendale. Il Marchio Comunitario può essere oggetto di trasferimenti indipendentemente dal trasferimento dell'impresa che ne è titolare, per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il Marchio Comunitario può, inoltre, essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive, le quali possono essere concesse per tutta l'Unione Europea o, solamente, per una parte di essa;
- Marchi Comunitari come diritti anteriori in tutti i paesi dell'Unione Europea: il Marchio Comunitario costituisce un diritto anteriore opponibile a qualsiasi marchio successivo e ad altri diritti contrastanti in tutti gli Stati membri. Ciò permette quindi al suo titolare non solo di proteggere i propri diritti esclusivi a livello comunitario, ma anche di prevalere su diritti nazionali successivi;
- Le prospettive dell'allargamento: l’allargamento dell’Unione Europea a nuovi Stati membri darà luogo a una compagine comunitaria composta da 27 Stati membri. Si prevede l'estensione automatica di tutte le domande e dei Marchi Comunitari registrati, limitando nel contempo la possibilità di contestarli in base a motivi che possano insorgere, soltanto, come conseguenza dell'adesione. Il Marchio Comunitario costituisce, quindi, un'apertura, non soltanto, sul mercato unico attuale, ma anche su un mercato in via di espansione.
Il black market in Italia
Il black market, chiamato anche economia sommersa, può essere definito come l'insieme di tutte le attività economiche, che contribuiscono al prodotto interno lordo ufficialmente osservato, ma che non sono registrate e tassate. Rientrano nel calcolo del black market tutta una serie di attività produttive, che pur essendo (di norma) legali, sfuggono, per svariati motivi, alla conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione. Ancora più specifica è la classificazione, desumibile dalla revisione dei manuali di contabilità nazionale, operata congiuntamente dalle Nazioni Unite e dall'Eurostat, rispettivamente con l'SNA93 e il SEC95, che distingue le varie componenti dell'economia non direttamente osservata in:
- Sommerso economico: economia legale che sfugge al controllo e alle rilevazioni della Pubblica Amministrazione per motivi legati all' evasione fiscale e contributiva e alla mancata osservanza della normativa sul lavoro;
- Economia illegale o criminale: attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione e possesso sono proibite dalle norme penali (per esempio, il commercio di stupefacenti), ma anche attività di per sé legali, ma illegali se esercitate senza l'adeguata autorizzazione o competenza ( per esempio, contrabbando, traffico di armi, et cetera);
- Economia informale: attività legali svolte su piccola scala da unità produttive caratterizzate da bassi livelli organizzativi, rapporti di lavoro basati su relazioni familiari o personali e scarsa divisione dei fattori produttivi, capitale e lavoro (per esempio, lavoro domestico e volontariato);
- Sommerso statistico: attività produttive legali non registrate per deficienze proprie del sistema di raccolta delle informazioni statistiche (per esempio, il mancato aggiornamento degli archivi delle imprese, et cetera).
Per quanto riguarda il nostro paese, il black market ha raggiunto, secondo l’Eurispes, il suo livello record nel corso del 2007. Nel suo "Rapporto Italia", infatti, l’Eurispes ha stimato in 549 miliardi di euro il black market del bel Paese, una cifra paragonabile alla somma dei Prodotti Interni Lordi della Finlandia (177 miliardi), del Portogallo (162 miliardi), della Romania (117 miliardi) e dell'Ungheria (102 miliardi). Il fenomeno dell'economia sommersa coinvolgerebbe svariati settori: servizi, edilizia, industria, agricoltura sono, soltanto, alcuni dei comparti maggiormente interessati da forme di lavoro nero continuativo. Il 54,6% dell'economia non osservata è rappresentato dal lavoro sommerso, il 28,4% dall'evasione fiscale ad opera di aziende e imprese ed il 16,9% dalla cosiddetta economia "informale". Il flusso di denaro generato dal lavoro sommerso si è attestato su livelli prossimi ai 300 miliardi di euro. |