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I brevetti industriali
S’intende per invenzione industriale la soluzione a un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico, che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale.
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale, purché quest’ultima risponda ai seguenti requisiti:

  • Novità: il trovato non deve essere compreso nello stato della tecnica, non deve cioè essere stato divulgato o reso noto al pubblico in Italia o all'estero.
  • Originalità: il trovato deve essere il risultato di uno sforzo inventivo e non risultare, in modo evidente, dall'applicazione di normali conoscenze tecniche da parte di un tecnico esperto del ramo.
  • Industrialità: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.
  • Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico ed al buon costume.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 27/06/2008, è derivato il rispetto del seguente schema:

  • Modulo A (in formato doc 75,0 Kb) in 5 copie.
  • Descrizione tecnica del trovato in 1 copia.
  • Rivendicazioni in 1 copia.
  • Riassunto, che non deve contenere disegni, in 1 copia.
  • Traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni in 1 copia o, in alternativa, pagamento di Euro 200,00 quale tassa di ricerca.
  • Tavole dei disegni illustrative del trovato in 1 copia.
  • Eventuale lettera d'incarico, o procura, se la domanda è presentata tramite un terzo incaricato, avvocato o iscritto in apposito albo.

Sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono disponibili il testo del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e della circolare esplicativa, che apportano modifiche ai diritti ed alla documentazione, da presentare per il deposito di una domanda di Brevetto per Invenzione Industriale.

I brevetti europei
Il brevetto europeo consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica procedura, il brevetto in più stati dell'Europa.
La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito in Italia di un brevetto nazionale e consente di poter ottenere un brevetto valido, non soltanto, in tutti gli stati dell’Unione Europea, ma anche in altri paesi limitrofi, che hanno aderito all’accordo. Gli stati che possono essere indicati nella domanda di brevetto europeo, al luglio 2008, sono 34:

Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Turchia, Romania, Norvegia, Croazia.

Questi stati si considerano tutti designati, pagando 7 volte la tassa di designazione. Il brevetto può essere esteso ad; Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, pagando, per ogni stato, la relativa tassa di designazione.
La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda, l'esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda e del rapporto di ricerca. Ad essa fa seguito la fase di esame, vera e propria, che inizia su richiesta dell'inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata. In fase di esame, il brevetto può essere accolto o respinto, ma è possibile opporsi alla decisione dell’Ufficio, preparando un apposito ricorso.
Il brevetto europeo può rappresentare un'autonoma domanda di brevetto o essere inserito, come brevetto regionale, all'interno di una domanda di brevetto internazionale. In questo secondo caso, si parla di Euro-PCT.

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