Chi può avvalersi dell’utilizzo dello Scudo Fiscale
Le persone fisiche, compresi gli imprenditori individuali e i soci di società di persone, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, per esempio associazioni artistiche e professionali, fiscalmente residenti in Italia.
Possono, inoltre, effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli artt. 167 e 168 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (le cosiddette Controlled Foreign Companies-CFC). Si tratta, più, precisamente, di imprese o società localizzate in Stati o territori rientranti nella Black list, controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia (controllo) o in cui il socio residente in Italia detiene una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (collegamento).
In questo caso, l’operazione di emersione effettuata dalla CFC produce effetti direttamente in capo ai partecipanti residenti che detengono il controllo o il collegamento, nei limiti della quota da questi detenuta, sempre che gli stessi rientrino tra i soggetti “interessati” dalla normativa.
L’emersione di attività detenute all’estero è ammessa, non soltanto, nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui esse siano intestate a società fiduciarie o siano possedute mediante interposta persona. |