Il Redditometro
La denominazione “Redditometro” si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico. E’ infatti, lo strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica, in base alla scelta e alla misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva, che altrimenti sfuggirebbe ad ogni imposizione. Tutto questo per attuare, più compiutamente, il dettato costituzionale che impone a tutti i cittadini di concorrere alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva.
In concreto, sono individuati degli elementi indicatori di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, collaboratori familiari et cetera), prevedendo per ciascuno di essi la divisione in classi (cilindrata, metri quadri et cetera). Per ogni classe è, quindi, fissata la spesa connessa alla disponibilità del bene. Tale importo è moltiplicato per un “coefficiente” che identifica la propensione media al consumo. In tal modo, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente, si ottiene un valore che non è altro che la stima del suo reddito.
Una volta determinato il reddito sintetico, per l’Amministrazione competente è possibile emettere l’avviso di accertamento, soltanto, al verificarsi di ulteriori due condizioni oggettive:
- il reddito accertabile, determinato in base agli elementi indicatori di capacità contributiva, si discosta da quello dichiarato di almeno ¼;
- gli scostamenti si verificano per due periodi di imposta.
Nel 2009, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 237) ha stabilito che lo scostamento può riguardare anche due periodi d’imposta di scostamento non consecutivi. Ciò è in contrasto con le circolari emesse dall’Agenzia Entrate in base alle quali l’incongruità doveva riferirsi a due annualità consecutive (circolari n. 49/E/2007, n. 101/E/1999, n. I/2/404/1997).
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