Gli strumenti deflattivi della fase contenziosa
Gli strumenti deflattivi della fase contenziosa sono un’espressione puntuale di un rapporto Amministrazione-Contribuente, non più fondato sull’assoluta passività di quest'ultimo nelle procedure di accertamento e di rettifica delle imposte, bensì sulla partecipazione attiva dello stesso alla rideterminazione degli imponibili. L’Ordinamento prevede una serie di ipotesi nelle quali la partecipazione e la collaborazione del contribuente all’attività dell’Amministrazione Finanziaria sono particolarmente significative: ci si riferisce all’art.36 bis e ter relativo al controllo formale della liquidazione.
Nella stessa prospettiva si pone l’istituto del ruling che risponde a una sempre più significativa esigenza di certezza giuridica da parte del contribuente di fronte ad una legislazione tributaria, spesso, caotica e frammentaria. La sua introduzione nell’Ordinamento tributario, con la legge 413/91, ha due diversi, ma collegati fini: favorire una maggiore partecipazione del contribuente all’attuazione della pretesa impositiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria in una prospettiva quanto più collaborativa; rendere possibile la conoscenza degli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria che dovrebbe portare, come conseguenza, a una minore litigiosità e, quindi, a uno snellimento del contenzioso tributario.
Nel sistema delineato dal legislatore, l’interpello non si pone come una procedura alternativa, ma, nel procedimento d’imposizione del tributo, si affianca a essi, ponendosi, a causa della sua natura preventiva, prima che il privato compia una determinata operazione e, quindi, prima che l’amministrazione possa emanare un avviso di accertamento in rettifica.
Nell’ottica di semplificazione del nostro sistema fiscale, l’Accertamento con adesione occupa una posizione di primo piano, costituendo una procedura di accertamento che prevede la collaborazione fattiva del contribuente, il quale, così, non ha più come unica possibilità quella di adire le Commissioni tributarie; qualora la definizione non si perfezioni, rimangono aperte al contribuente le altre possibilità, offerte dalla conciliazione giudiziale, a completamento della fase contenziosa di riserva al concordato, nonché l'autotutela, procedura che prevede l'annullamento dell'atto impositivo ed elimina, quindi, la materia del contendere.
Questi istituti, oltre ad agevolare il contribuente, sono in grado, per il netto miglioramento del rapporto tra il cittadino e il Fisco, di soddisfare, convenientemente, le esigenze dell'Erario. |